Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa dell’Ordine dei Medici:

Al Dirigente Dipartimento Tutela della Salute (CZ) Al Direttore Generale A.S.P.

Al Direttore Sanitario A.S.P.

Ai Direttori Sanitari delle Cliniche Private Accreditate

Ai Medici di Medicina Generale

Ai Distretti Sanitari della Provincia di Reggio Calabria

Dalla riunione tenutasi presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio  Calabria il  22-02-2018, avente per tema “Problematiche  comuni alle Cliniche Private e ai Medici di Medicina Generale, con particolare attenzione all’appropriatezza prescrittiva”  sono presenti per l’ Asp il dottore Antonino  Mammì e il Dottore Giuseppe Messina,  per l’Ordine dei  Medici di Reggio Calabria, il Consiglio Direttivo, i Direttori Sanitari e Amministrativi di tutte le cliniche private della Provincia e Rappresentanti  dei Medici di Medicina Generale della Provincia.
Il Dott. Antonino  Mammì, Dirigente  medico  dell’ Asp  di  Reggio  Calabria, per  la  verifica dell’ Appropriatezza prescrittiva  ed erogabilità delle  prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate, dopo un confronto intenso, razionale  e produttivo basato sull’analisi di diversi D.P.G.R. e D.C.A. della Regione Calabria, pone l’accento  su determinate criticità sollevate dai Direttori Sanitari delle Strutture Private accreditate partecipanti alle riunioni riguardanti, soprattutto l’interpretazione delle regole delle prescrizioni effettuate dai medici di medicina generale.

In questo primo confronto sono state esaminate e chiarite solo tre importanti criticità e precisamente:

1) Le prestazioni  A.P.A./P.A.C. seguono il  D.P.G.R.  n.47 del 21 giugno 2011, che comprende la descrizione delle prestazioni sanitarie da effettuare. Gli A.P.A. per interventi sul cristallino e per gli  interventi extra-oculari non comprendono gli esami di laboratorio di  preparazione all’intervento che dovranno essere prescritti dal medico di medicina generale su un’altra impegnativa.  Altre A.P.A.   (come per l’intervento di emia inguinale),  non comprendono nelle prestazioni da effettuare la visita specialistica che quindi dovrà anch’essa essere prescritta su altra impegnativa. Per le varie richieste il medico di medicina generale può optare per due descrizioni entrambe appropriate: intervento chirurgico ambulatoriale oppure  intervento  in/per  A.P.A.,  in ogni caso è obbligatorio riportare la diagnosi. Per prescrivere i  P.A.C. sull’impegnativa  va riportata la seguente dicitura: Si richiede prestazione ambulatoriale complessa per…  con diagnosi  oppure P.A.C. n … con diagnosi.   Anche in questi casi bisogna attenersi obbligatoriamente alle descrizioni delle prestazioni allegata nel D.P.G.R. N. 47 DEL 21/06/2011.  Dalla  discussione è anche emerso che sarebbe di molto  semplificato il percorso prescrittivo se le cliniche accreditate fossero dotate del ricettario rosso, come si rammenta, ritirato in data 02/01/2016 a seguito di circolare della Regione  Calabria prot. n. 394543  del  30/12/2015  a firma  del  Dirigente Generale  Prof.  Fatarella, anche perchè  il  successivo Decreto del  Ministro Lorenzin del 25/03/2016 al punto 2.1  invitava  le  Regioni a dotare i   Medici  Specialisti  Dipendenti Convenzionati o Accreditati della ricetta rossa, almeno per queste problematiche;

2)  Decreto Lorenzin:  D.M. del 09/12/2015.  Il Decreto non è mai stato abrogato e per superare le diverse criticità emerse il Ministero ha emanato il 25/03/2016 un ulteriore decreto esplicativo, nel quale si danno delle indicazioni ai Medici Prescrittori  e precisamente si afferma che nella prescrizione è obbligatoria  la diagnosi o quesito  diagnostico  senza obbligo di annotare  il Codice nota:  (DA  1  A  193), di non applicare le condizioni  di appropriatezza  quando  le prescrizioni  sono erogate  a  pazienti  oncologici-cronici-invalidi.  Nella  prescrizione deve essere riportato il quesito diagnostico coerente con le patologie previste dal Decreto, con le condizioni  di  erogabilità  o la  lettera  alfabetica corrispondente  (A-B-C).  Il Decreto  sarà costituito  dal D. P. C. M.  del 12/01/2017  (nuovi L.E.A.)  pubblicato su G.U. del 18/03/2017 solo dopo la  pubblicazione del Decreto Ministeriale contenente le nuove tariffe;

3)  Età  per prestazioni in prevenzione:  mammografia con  codice  di  esenzione  D03  in età compresa tra i 45 e i 69 anni,  ogni due anni di norma (Legge 388/2000 art.85).  Si precisa che tale termine deve essere inteso dal giorno del compimento del 45° anno di età fino al giorno precedente il compimento del 70° anno.  Per quanto riguarda gli  screening oncologici regionali (D.G.R.  611  del 27-06-2005),  la fascia di età per il progetto di screening oncologico mammografico è compresa tra i 50 e i 69 anni,  pertanto tali prescrizioni  non possono essere effettuate utilizzando il ticket di esenzione D03  (necessario solo per la prevenzione). Visto l’esito positivo dell’incontro  di tale confronto, che ha visto la condivisione di queste decisioni da parte di tutti i presenti,  l’Ordine dei Medici di Reggio Calabria e l’ A.S.P.  hanno programmato altri incontri con il proposito di affrontare altre problematiche che interessano, oltre le cliniche private, anche tutte le figure sanitarie al fine di ridurre il disagio dei nostri pazienti.

2 pensiero su “Reggio Calabria, l’Ordine dei Medici: “Appropriatezza prescrittiva sanitaria ed erogabilità””
  1. finalmente un interlocutore competente e disponibile al confronto!

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