Nel tuo condominio c’è chi ha un cane, il quale fa i suoi bisogni nel giardino condominiale. Può capitare che, con il passare del tempo, l’odore di pipì dell’animale diventi nauseabondo e il suo padrone non si sia mai preoccupato di pulire i luoghi o rimuovere gli escrementi lasciati dal suo amico a quattro zampe. E’ possibile recarsi da un legale per agire penalmente contro il padrone del cane?  La risposta è sì.
Una recente sentenza del Tribunale di Parma ha stabilito che, quando gli odori di feci e di urina del cane superano la normale tollerabilità e si avvertono addirittura a distanza, si può configurare sia un illecito civile che un illecito penale; i casi tipici si configurano quando i condomini del primo piano, i quali non possono più aprire le finestre, o con l’intero giardino infestato dalle esalazioni. In simili circostanze, si può chiedere al giudice civile il risarcimento del danno con l’ ordine, rivolto al padrone, di impedire per il futuro il perpetrarsi degli stessi eventi; in alternativa, si può denunciare il padrone del cane per il reato di getto pericoloso di cose.

Quando si ravvisa il reato

Il reato scatta quando viene superata la soglia della normale tollerabilità prevista dal codice civile. Per stabilire ciò non sono necessarie perizie: il giudice può basarsi semplicemente sulle testimonianze dei vicini di casa, che riferiranno di essere infestati dagli odori nauseabondi. Non importa inoltre che il luogo ove il cane ha fatto i bisogni non sia pubblico: l’illecito penale scatterà anche in un luogo privato, ma di comune o altrui uso.
In questo secondo caso si mira a ottenere la punizione del colpevole: la pena prevista dal codice penale è l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro. In tale ipotesi, è possibile sporgere querela rivolgendosi alla polizia oppure ai carabinieri.

A cura di Fortunato Vadalà – amministratore di condominio

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